Ottemperanza al giudicato civile e commissario ad acta per il pagamento (TAR Sicilia n. 1169 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 114 c.p.a., è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il puntuale pagamento delle somme dovute entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina quale commissario ad acta un organo terzo, con facoltà di delega, fissando contestualmente la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. quale misura degli interessi legali sulle somme, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minorenne, adisce il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, con la quale il Comune era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni. Non essendo stata data esecuzione al titolo, il ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia.

L’amministrazione comunale non si costituisce in giudizio. La causa viene assunta in decisione all’esito della camera di consiglio, con applicazione dell’art. 114 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La documentazione versata in atti attesta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, condizione necessaria perché il titolo possa essere azionato dinanzi al giudice amministrativo.

Il Tribunale accerta altresì l’avvenuta notifica del titolo e il successivo decorso infruttuoso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Tale termine, di natura dilatoria, deve essere rispettato dall’amministrazione prima che possa configurarsi l’inerzia rilevante ai fini dell’esecuzione.

Accertati i presupposti, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina al Comune di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il TAR nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, perché provveda in via sostitutiva su sollecitazione della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, e disciplina le modalità di deposito degli atti tramite la procedura telematica.

Il Tribunale dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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