Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 176 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, esperibile ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un giudicato e l’inerzia dell’Amministrazione obbligata oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione del titolo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. Alla condanna consegue, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la corresponsione delle somme dovute per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, liquidate secondo il criterio degli interessi legali maturati sul credito accertato dal giudicato.

Il Fatto

Un docente precario ottiene dal giudice del lavoro una pronuncia che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo di 1.500,00 euro riferito a più anni scolastici.

Passata in giudicato la sentenza, e documentato tale passaggio con certificazione della cancelleria, il ricorrente assume che l’Amministrazione sia rimasta inerte malgrado la regolare notificazione. Propone quindi ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, chiedendo che sia ordinato il compimento degli atti esecutivi e che sia stabilita la somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Il Ministero non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. Dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituita, emerge la sussistenza del diritto all’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

Il Tribunale accerta altresì il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti nel termine di novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario ad acta.

La domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta. La misura è determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo, ancorché tardivo, ovvero all’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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