Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1165 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine fissato. In caso di persistente inerzia nomina quale commissario ad acta un organo dell’amministrazione, con facoltà di delega. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo ha condannato il Comune di Palermo al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.

Il Comune non si costituisce in giudizio. Il ricorrente deduce il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la messa in mora della pubblica amministrazione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, risultano integrati sia il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione, sia l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Su queste basi il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata e per l’ulteriore termine di sessanta giorni, il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015.

Il compenso del commissario è riservato a successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56 per l’utilizzo del mezzo proprio e per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura P.A.T.

Il Collegio dispone infine, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00, oltre accessori, in applicazione del D.M. n. 147/2022. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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