Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo estero anche ai fini del sostegno: il silenzio oltre il termine di quattro mesi è inadempimento (TAR Lazio n. 10589 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, la presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine previsto dalla legge senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento, è presupposto necessario e sufficiente per ritenere integrato il silenzio inadempimento e, quindi, per accogliere il ricorso avverso il silenzio. Il termine complessivo per provvedere non può superare i quattro mesi dalla presentazione dell’istanza, considerato il termine di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e quello di tre mesi per l’adozione del provvedimento ex art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando la domanda riguardi l’insegnamento sul sostegno, dovendo l’amministrazione e l’eventuale commissario ad acta conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno, presentando istanza in data 21 dicembre 2025. Decorso il termine di legge senza che l’amministrazione si fosse pronunciata, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 117 e 118 cod. proc. amm., lamentando l’illegittimità del silenzio serbato e chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine senza che l’amministrazione abbia assunto alcuna determinazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: l’istanza era stata presentata il 21 dicembre 2025 e l’amministrazione era rimasta inerte.
Quanto al termine, il Collegio ha richiamato sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia quello specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 del medesimo articolo prevede che l’autorità accerti la completezza della documentazione entro trenta giorni. Il termine complessivo per provvedere, quindi, può arrivare al massimo a quattro mesi.
Poiché dagli atti risultava che il Ministero non aveva provveduto e non aveva nemmeno richiesto integrazioni documentali, il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio, ordinando all’amministrazione di provvedere espressamente nel termine di 120 giorni. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di 90 giorni.
Nell’espletare il procedimento, l’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, tra cui la sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, e quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
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Nota della Redazione
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