Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta Docente (TAR Sicilia n. 1157 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può ottenere l’esecuzione del titolo formatosi davanti al giudice ordinario quando il giudicato sia attestato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è pertanto accolto con ordine all’amministrazione di provvedere entro il termine assegnato e con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio. Al commissario non spetta alcun compenso quando sia dirigente della stessa amministrazione intimata, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro di Palermo. Quel giudice aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500,00 euro, per alcuni anni scolastici, condannando il Ministero all’emissione della carta e all’assegnazione di 1.500,00 euro complessivi.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di legge senza che il Ministero vi desse esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, ritiene sussistenti sia il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato nel giudizio, sia l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo e provato dal ricorrente.
Il ricorso è dunque accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. L’ordine è calibrato sull’osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Segue la disciplina dell’esecuzione in via sostitutiva. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà quale commissario ad acta, entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
Il Tribunale esclude qualsiasi compenso per l’ausiliario. Poiché è nominato un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001 ma applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro; cita, tra le altre, TAR Calabria n. 479 del 2025 e TAR Sicilia n. 291 del 2025.
Il Collegio precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Il Tribunale avverte infine che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in 552,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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