Sopravvenuta carenza di interesse per estinzione dell’obbligazione di ripiano dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 13721 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, allorché, nelle more del giudizio, sia intervenuta l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione della parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo del giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto del Direttore generale del Dipartimento salute della Regione nonché le delibere delle ASL e degli IRCCS liguri, con cui era stato ripianato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Erano impugnati, in parte qua, anche i decreti ministeriali che avevano certificato il superamento del tetto e adottato le linee guida propedeutiche, oltre agli atti presupposti.
Nelle more del giudizio, la società depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni in questione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione depositata il 26.3.2026, ha ritenuto di dover procedere in conformità, in applicazione del principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo. La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione di ripiano, determinata dalla disciplina introdotta nelle more del giudizio, ha infatti privato la ricorrente di ogni concreto interesse alla decisione nel merito.
La pronuncia di rito è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che contempla l’ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse quale causa di improcedibilità del ricorso. Il Tribunale non è entrato nel merito delle censure dedotte, risultando assorbite dalla declaratoria processuale.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, in ragione della natura della pronuncia e del complessivo assetto degli interessi coinvolti. Nessuna statuizione è stata adottata per le parti non costituite in giudizio.
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Nota della Redazione
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