Commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza al giudicato (TAR Sicilia n. 1093 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, condanna l’amministrazione a dare puntuale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere liquidata sotto forma di interessi legali sull’importo dovuto, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del commissario. Al commissario che sia dirigente della stessa amministrazione resistente non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a percepire l’importo di € 2500, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023. Il titolo era passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria.

Non avendo l’amministrazione provveduto, il ricorrente ha chiesto al TAR la condanna dell’Amministrazione intimata all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, la fissazione di una penalità di mora per ogni ritardo e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e al decorso del termine dell’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Ha escluso qualsiasi compenso, osservando che, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5 sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a precedenti di merito.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando giurisprudenza amministrativa. Ha inoltre disciplinato le modalità di deposito degli atti da parte del commissario, tramite la procedura P.A.T. e l’apposito modulo.

Quanto alla penalità di mora, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ha disposto il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto a far data dalla notificazione o comunicazione della decisione e fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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