Ottemperanza al giudicato sul pagamento della carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 1081 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo annuo della carta elettronica del docente va accolto quando il titolo sia ritualmente notificato, sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 senza che l’Amministrazione abbia opposto alcunché. Il giudice amministrativo dichiara quindi l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina fin d’ora il Commissario ad acta affinché provveda agli adempimenti sostitutivi entro un ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il T.a.r. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sez. lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, dell’importo di € 500,00 annui per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo.

Lamentata l’inottemperanza, il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi al giudicato provvedendo al pagamento delle somme dovute e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, fosse nominato un Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese, di cui ha chiesto la distrazione in favore del difensore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il provvedimento azionato era stato ritualmente notificato al Ministero, era passato in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere, richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Il Ministero, dal canto suo, si è costituito con memoria di mera forma e nulla ha opposto in ordine alla mancata ottemperanza.

Sul presupposto di tali risultanze, il ricorso è stato accolto. È stato dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme risultanti dovute nei modi ivi indicati, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Il commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente, senza alcun compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.

Espletate le operazioni, l’organismo commissariale dovrà far pervenire al Tribunale, tramite la procedura PAT, una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore del difensore distrattario con riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico del Ministero in applicazione del principio di soccombenza.

Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’eventuale seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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