Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per la carta elettronica del docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 807 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che condanni l’Amministrazione a un obbligo di fare, il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento della domanda. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia entro un nuovo termine e nomina sin da subito un commissario ad acta, che potrà operare anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. cit., per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della carta elettronica del docente, con accredito della somma di euro 1.000,00, oltre accessori. La pronuncia, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, limitandosi al pagamento delle spese legali. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ad adempiere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dagli atti risultava la corretta notificazione della sentenza del giudice del lavoro in data 14 gennaio 2025, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio dedicati.
Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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