Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1080 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risulti la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di legge per provvedere, non essendo sufficiente la mera costituzione formale dell’Amministrazione. Accertata la perdurante inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi e fissa il termine per l’esecuzione, nominando fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010 è rigettata quando l’obbligazione produce già interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, non residuando alcun bisogno di coazione ulteriore. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore distrattario, avuto riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Un docente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sciacca, sez. lavoro, n. 225/2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e quindi € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Lamentata l’inottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010, la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza opporre alcunché sulla mancata ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame dei presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione in atti risulta che il titolo è stato ritualmente notificato al Ministero, è passato in giudicato ed è decorso il termine di legge per provvedere, individuato nell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

La difesa erariale non ha contestato la mancata esecuzione. L’inerzia dell’Amministrazione resta dunque accertata e integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso.

Il giudice accoglie pertanto il ricorso nei limiti specificati, dichiarando l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Al riguardo opera un bilanciamento tra effettività della tutela e struttura dell’adempimento dovuto.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nel Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni, previa richiesta del ricorrente, senza compenso in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Segue l’onere di relazione al Tribunale tramite la procedura PAT.

Il Collegio rigetta invece la domanda di penalità di mora, poiché le somme dovute producono interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione: l’interesse legale assolve già la funzione deterrente che la penalità intende svolgere. Infine, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore distrattario, con riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto della bassa complessità delle questioni. Il Collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per il seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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