Convertibilità del permesso per protezione speciale e regime transitorio (TAR Sicilia n. 1045 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, la legge 5 maggio 2023, n. 50, di conversione del d.l. n. 20/2023, ha individuato come unico sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale. Non è consentito aggiungere condizioni ostative implicite ulteriori, limitative di un diritto di rilevante spessore. Il regime transitorio riserva la convertibilità ai permessi per protezione speciale già rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica ai titolari di titoli diversi. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento che dichiari inammissibile la conversione per la sola intervenuta abrogazione della relativa fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, entrato nel territorio nazionale nel luglio 2022, presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale nel novembre 2022. La competente Commissione Territoriale, con provvedimento dell’agosto 2023, non riconosceva la protezione internazionale, ravvisando però i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008. Nell’aprile 2024 la Questura rilasciava il titolo, con scadenza nell’agosto 2025. Nel luglio 2025 il ricorrente chiedeva la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

La Questura rigettava l’istanza dichiarandola inammissibile, sul presupposto che l’interessato non avesse titolo per presentarla per effetto dell’abrogazione, ad opera della legge n. 50/2023, della convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso dando continuità alla giurisprudenza della stessa Sezione su fattispecie analoghe. Il punto di partenza è la circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, che, in adesione al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ammette la conversione dei permessi per casi speciali in tre ipotesi: istanze presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; permessi rilasciati prima del 5 maggio 2023 e ancora validi; permessi rilasciati successivamente in forza di provvedimenti giurisdizionali che abbiano dichiarato l’illegittimità del diniego opposto a un’istanza presentata prima del 5 maggio 2023.

Il TAR richiama Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314, secondo cui la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità, unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri. Il dato letterale della norma non consente di inserire una condizione ostativa implicita ulteriore. Nel caso concreto l’interpretazione imponeva l’accoglimento dell’istanza di conversione, rientrando essa nelle ipotesi contemplate dal regime transitorio.

Il Collegio richiama altresì Cons. Stato n. 5666/2025, che ha precisato come i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, siano rinnovati una sola volta con durata annuale, restando ferma la facoltà di conversione se ne ricorrono i requisiti di legge.

Il legislatore ha così differenziato la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella, riservando la convertibilità del titolo per protezione speciale ai soli permessi già rilasciati e non scaduti, con norma di salvezza resasi necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998. La scelta non frustra l’affidamento del titolare. Trattandosi di disposizione eccezionale, essa non è applicabile in via analogica ai titolari di titoli diversi. Il ricorso è pertanto fondato e il provvedimento impugnato è annullato. Il Collegio ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese e compensa le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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