Incarichi dirigenziali Agcm: sindacato di ragionevolezza e insindacabilità del merito (TAR Lazio n. 2785 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento degli incarichi di direzione generale nell’àmbito dell’Agcm costituisce espressione di discrezionalità amministrativa funzionalmente orientata alla cura dell’interesse pubblico, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti dello scrutinio di ragionevolezza e sotto il profilo dell’eccesso di potere, restando insindacabile il merito della scelta. Il passaggio da un incarico di direzione generale a uno di direzione settoriale sottordinata non integra demansionamento, poiché gli incarichi di responsabilità costituiscono compiti temporanei che non si sviluppano secondo un cursus honorum ascendente e il loro conferimento non incide sulla qualifica dirigenziale. Ai fini della responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., il lavoratore deve provare non solo la fonte dell’obbligo, ma anche il danno e il relativo nesso di causalità, non essendo sufficiente la mera allegazione di una consulenza medico-legale di parte priva di riscontro fattuale.
Il Fatto
Un dirigente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato impugnava davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’Autorità aveva conferito a un altro dirigente l’incarico di direttore generale della direzione concorrenza, mantenendo a quest’ultimo anche l’incarico ad interim di chief economist, e aveva assegnato al ricorrente la responsabilità di una direzione settoriale sottordinata. Con lo stesso ricorso chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per demansionamento e mobbing.
Il ricorrente assumeva di aver subito una serie di condotte vessatorie: sottrazione di risorse umane e materiali, svuotamento progressivo delle mansioni, esautoramento in favore del segretario generale, mancata partecipazione a gruppi di lavoro e, da ultimo, l’assegnazione a un ufficio gerarchicamente sottordinato. All’esito di una vicenda processuale complessa, segnata da una sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Cassazione sulla giurisdizione e dalla rinnovazione della notifica ai controinteressati, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla individuazione dell’oggetto del processo. La controversia afferisce alla responsabilità contrattuale dell’Autorità verso il proprio dipendente e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di rapporto di lavoro del personale di diritto pubblico. Diversa è la posizione del segretario generale quale persona fisica, la cui responsabilità extracontrattuale spetta al giudice ordinario: da qui il rigetto dell’istanza di sospensione, non potendo la pronuncia del giudice ordinario investire i profili del rapporto lavorativo.
Sul merito, il Tribunale ricostruisce la natura del potere di conferimento degli incarichi dirigenziali. Nell’àmbito della dirigenza pubblica non contrattualizzata, la valutazione dell’amministrazione è l’esito di un giudizio discrezionale soggetto a uno scrutinio di ragionevolezza, analogo a quello condotto sui provvedimenti affetti da eccesso di potere. Il giudice amministrativo, ferma restando l’insindacabilità del merito, verifica la corrispondenza della decisione al parametro normativo di riferimento.
Applicando tali coordinate, il terzo motivo è infondato. La delibera risulta conforme all’art. 10, comma 6, l. n. 287/1990 e all’art. 25 del testo unico del personale, che non impone di conferire l’incarico di responsabilità a un determinato dirigente. L’incarico di direzione generale non determina un mutamento di qualifica, differenziandosi l’ordinamento dell’Autorità da quello di altre amministrazioni: appare pertanto plausibile il passaggio tra direzione generale e direzione settoriale. La preferenza accordata al controinteressato è sorretta da ragioni oggettive, legate alla formazione economica e alla maggiore esperienza nel settore della concorrenza, in linea con l’art. 13 del regolamento di organizzazione n. 24631/2013. La struttura burocratica, ispirata al coordinamento interorganico e non alla gerarchia, esclude che il nuovo incarico integri demansionamento.
Quanto alla responsabilità ex art. 2087 c.c., il Collegio rileva che incombe sul danneggiato provare la fonte dell’obbligo, il danno e il nesso di causalità. La consulenza medico-legale di parte non si sviluppa come indagine causale, ma si limita a una valutazione astratta basata sui soli dati riferiti dal ricorrente. Manca del tutto la dimostrazione della riconducibilità della patologia all’ambiente lavorativo. Le altre condotte allegate — dalla riorganizzazione degli uffici alla richiesta di relazioni, dalla vicenda delle sentenze del Consiglio di Stato alla mancata partecipazione al gruppo di lavoro — non integrano vessazione, risultando espressione di ordinaria dialettica lavorativa e di necessaria conformazione dell’Autorità al principio di legalità.
Il ricorso è pertanto rigettato in entrambe le domande, con condanna del ricorrente alle spese e accoglimento dell’istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti.
Nota della Redazione
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