Discrezionalità tecnica della Commissione e alea del sorteggio nella prova di stenotipia (TAR Sicilia n. 1047 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi pubblici, il diverso grado di difficoltà dei brani sorteggiati per la prova di stenotipia costituisce alea concorsuale tipica del sorteggio delle tracce e non integra vizio di legittimità, ove la selezione avvenga con modalità omogenee e casuali in tutte le sessioni. Il grado di difficoltà di un lavoro stenotipico non si parametra alla complessità concettuale del testo da trascrivere, poiché per lo stenotipista il testo è neutro e rileva esclusivamente la padronanza delle tecniche di trascrizione di qualsiasi fonema. Il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione sull’utilizzabilità della pagina sorteggiata e sulla pulitura del brano è sindacabile solo per arbitrarietà o illogicità, non dedotte. Il diniego di accesso alla registrazione audio della dettatura è legittimo quando tale supporto non è qualificato dalla lex specialis come atto della procedura, essendo i verbali, quali atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, sufficienti a documentare lo svolgimento della prova.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami a 21 posti di coadiutore parlamentare di prima fascia indetto dall’Assemblea regionale siciliana. Non sono state inserite nell’elenco degli idonei alla prova di idoneità di stenografia manuale, con conseguente esclusione dalle successive prove tecniche e dalla graduatoria finale.

La prova si è svolta in tre turni, nelle giornate del 2, 3 e 4 luglio 2024, secondo modalità fissate dai verbali della Commissione: sorteggio di un volume di resoconti parlamentari, individuazione casuale di una pagina, valutazione tecnica di utilizzabilità, estrapolazione e pulitura del brano, dettatura registrata. Le ricorrenti hanno sostenuto la sessione antimeridiana del primo giorno. Hanno impugnato gli esiti della prova e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale, lamentando l’eccessiva difficoltà del brano e il diniego di accesso alla registrazione audio della dettatura. La questione giunge al Tribunale dopo che il C.G.A.R.S. aveva riformato l’ordinanza cautelare di prime cure, ammettendo le ricorrenti con riserva alle prove successive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del termine “saggio di stenografia” contenuto nell’art. 9 della lex specialis: esso va inteso in senso letterale come prova pratica diretta ad accertare attitudini e capacità, e non come genere letterario. Respinta la tesi del “saggio narrativo”, il Tribunale esamina il modus operandi della Commissione, autoimpostosi con il verbale n. 1 e attuato con modalità identiche in ogni sessione.

La scelta dei brani, tutti provenienti da discorsi parlamentari, è coerente con l’oggetto del bando e con le mansioni dei futuri vincitori; la selezione per estrazione a sorte garantisce parità di trattamento e trasparenza. Il criterio non è stato specificamente censurato, né nella metodologia di scelta dei brani né nei parametri di valutazione degli elaborati. Il diverso livello di difficoltà tra la sessione delle ricorrenti e le successive è la normale conseguenza del sorteggio, pedissequamente attuato in tutte le sessioni.

Il Tribunale afferma il principio centrale: la difficoltà di un lavoro stenotipico non si parametra alla complessità concettuale del testo, poiché per lo stenotipista il testo è neutro. L’unico parametro significativo è la padronanza delle tecniche di stenotipia, attraverso le quali può essere trascritto qualsiasi fonema a prescindere dalla comprensibilità del significato. Su questa base, la richiesta di verificazione o c.t.u. è respinta, perché l’intera prospettazione si fonda su un frainteso concetto di difficoltà della prova.

Quanto alla mancata verbalizzazione di disfunzioni tecniche, il Collegio rileva che il verbale n. 2 non cita alcuna anomalia e che nessun principio di prova è stato offerto. Il verbale, atto pubblico facente fede fino a querela di falso, documenta lo svolgimento regolare della prova. Il diniego di accesso al file audio è legittimo: la lex specialis non lo annovera tra gli atti della procedura e i verbali sono necessari e sufficienti al controllo di legalità e trasparenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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