Escluso il soccorso istruttorio per la rimodulazione progettuale nella concessione demaniale marittima per acquacoltura (TAR Sardegna n. 901 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per il rilascio di concessioni demaniali marittime finalizzate all’acquacoltura, l’istituto del soccorso istruttorio non è invocabile per sanare carenze che impongano una rielaborazione del progetto ovvero una sua rimodulazione sotto il profilo tecnico ed economico. L’eventuale insufficienza del punteggio assegnato dalla commissione, al di sotto della soglia minima prevista dalla lex specialis, rende legittimo il diniego anche nell’ipotesi in cui vi sia un solo istante. La valutazione del Piano di gestione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta.
Il Fatto
Una società cooperativa ha presentato istanza per ottenere una concessione demaniale marittima su uno specchio acqueo di 64.005 mq, nel mare territoriale prospiciente il Comune di Oristano, per l’allevamento di mitili e ostriche. A valle della pubblicazione dell’istanza, non essendo risultate domande concorrenti, la commissione ha valutato il Piano di gestione presentato dall’istante, attribuendo un punteggio complessivo di 27,50 punti, inferiore alla soglia minima di 40 richiesta dall’art. 9 delle Direttive regionali. L’istanza è stata quindi respinta.
La società ha impugnato il diniego, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale per l’omesso soccorso istruttorio e l’erroneità dei giudizi espressi dalla commissione sui singoli criteri di valutazione, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso l’applicabilità della disciplina dei contratti pubblici, trattandosi di concessione di beni demaniali rientrante nei contratti attivi, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, come confermato dal punto 1.9 delle Direttive regionali.
Quanto al primo motivo, la circostanza che la ricorrente fosse l’unica istante non imponeva alla commissione alcuna interlocuzione finalizzata a integrare la documentazione presentata. Il soccorso istruttorio non può estendersi sino a consentire una rimodulazione del progetto sotto il profilo tecnico ed economico, sulla base dei rilievi della commissione: questa è priva del dovere e del potere di ricostruire un progetto che possa ritenere assentibile. La natura stessa della concessione, che implica l’accertamento positivo dell’utilità dell’iniziativa per il perseguimento dell’interesse pubblico, si distingue dall’autorizzazione e impone che il progetto raggiunga comunque una soglia minima di qualità.
Quanto al secondo motivo, la contestazione dei singoli coefficienti attribuiti dalla commissione impinge nella discrezionalità tecnica. Il TAR ha verificato, anche a titolo esemplificativo, la coerenza dei coefficienti pari a 0 attribuiti per i criteri 2, 3, 6 e 8 con i giudizi tabellari dell’Allegato 2 alle Direttive. I tentativi della ricorrente di giustificare ex post le carenze del Piano di gestione non valgono a dimostrare l’irragionevolezza o l’errore di fatto della valutazione. In ogni caso, anche sommando i punteggi contestati, la ricorrente non avrebbe potuto raggiungere la soglia minima di 40 punti.
Conseguentemente, rigettata la domanda di annullamento, è stata rigettata anche la domanda risarcitoria, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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