Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 1015 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato e siano stati espletati gli adempimenti cui la legge subordina la proponibilità dell’azione esecutiva. L’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 impone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo prima di proporre azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito unitamente al proprio difensore antistatario per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Con quel provvedimento l’amministrazione era stata condannata al pagamento del bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della l. n. 107/2015, della retribuzione professionale e delle spese di lite, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Secondo la prospettazione, l’amministrazione non avrebbe dato attuazione al titolo. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza di condanna è passata in giudicato, come attestato in atti. Sono stati inoltre espletati gli adempimenti richiesti dalla legge per la proponibilità dell’azione.
Il titolo è stato notificato presso la sede dell’amministrazione. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per le azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento, con il pagamento delle somme indicate e degli accessori computati ai sensi di legge. Il pagamento deve avvenire nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nell’ambito del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario deve attivarsi dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto. Il medesimo commissario deve adottare ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di 60 giorni.
Sul compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni ulteriore emolumento, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario e compensazione nei confronti del difensore che ha agito in proprio.
Nota della Redazione
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