Ottemperanza al giudicato sul bonus Carta del Docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1013 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato non sia stato eseguito dall’amministrazione. La proponibilità dell’azione presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 610/2024 dell’11.09.2024, con cui il giudice del lavoro aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento, a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, della somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023.

L’amministrazione non avrebbe dato attuazione al provvedimento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dal certificato in atti del 10.09.2025.

Risultano espletati anche gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’amministrazione il 13.09.2024; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 22.09.2025, quindi dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996.

Accertata l’inadempienza, il giudice ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione al provvedimento mediante il pagamento delle somme indicate, con gli accessori computati ai sensi di legge, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine l’amministrazione non abbia adempiuto, adottando ogni misura idonea al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001.

Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 per compensi professionali oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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