Vincolo paesaggistico e serre: lo stralcio della previsione edificatoria è doveroso (TAR Toscana n. 55 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno del vincolo convenzionale di destinazione agricola di un fabbricato, per decorso del termine, non determina l’automatico mutamento della sua destinazione d’uso né incide sulle ragioni della tutela paesaggistica. La prescrizione che vieta gli interventi di trasformazione delle serre esistenti e dei manufatti temporanei in volumetrie edificate persegue finalità di mantenimento degli assetti figurativi del paesaggio agrario e si applica anche alle serre realizzate con strutture fisse e munite di titolo abilitativo. Ne deriva che lo stralcio, in sede di approvazione, della previsione edificatoria introdotta con il piano adottato e l’esclusione dell’area dal territorio urbanizzato costituiscono esito doveroso della conformazione dello strumento urbanistico al piano paesaggistico. Le scelte di pianificazione restano espressione di ampia discrezionalità e non richiedono motivazione specifica in assenza di un affidamento qualificato, non ravvisabile nella mera adozione del piano.

Il Fatto

Le ricorrenti, proprietarie di un compendio immobiliare su cui insiste una serra realizzata nel 1989 in forza di una convenzione di miglioramento aziendale, avevano stipulato un contratto preliminare di vendita con una società della grande distribuzione. L’efficacia del contratto era subordinata al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di un complesso commerciale, previsione recepita dall’art. 131 delle NTA del piano operativo adottato nel 2020, che consentiva un intervento diretto convenzionato su strada Massetana Romana ovest.

Nel 2021 il Comune approvava il piano stralciando quella previsione, in conformità alla richiesta formulata in conferenza paesaggistica. La proprietà impugnava la delibera e il verbale della conferenza; il Comune proponeva opposizione e il ricorso era trasposto in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di legittimazione. Nelle more del giudizio era stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, con la conseguenza che le originarie proprietarie avevano perso la titolarità della situazione giuridica sostanziale. Poiché la legitimatio ad causam deve sussistere al momento della domanda e permanere fino alla decisione, il ricorso è dichiarato improcedibile nei loro confronti.

L’eccezione di inammissibilità per il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni paesaggistiche è respinta: la discrezionalità non esclude il sindacato giurisdizionale, che resta ammesso sotto i profili della logicità, coerenza e completezza.

Nel merito, il Collegio ritiene non decisivo il venir meno del vincolo convenzionale decennale. La cessazione del vincolo non ha prodotto alcun automatico mutamento di destinazione d’uso, mai richiesto dagli interessati e peraltro contrastante con il previgente regolamento urbanistico, che collocava l’area nel territorio rurale. L’argomento dirimente attiene però alla natura della prescrizione: il divieto di trasformare le serre in volumetrie edificate non appartiene agli strumenti urbanistici comunali, ma alla prescrizione n. 3.c.14 della scheda di vincolo del d.m. 14.05.1956, il cui obiettivo è preservare gli assetti figurativi del paesaggio agrario. Il venir meno del vincolo di destinazione non fa quindi venire meno le ragioni della tutela.

Il secondo motivo è respinto perché la formulazione della prescrizione e le sue finalità non consentono di limitarne l’ambito alle sole serre temporanee o mobili: irrilevante, ai fini paesaggistici, la circostanza che il manufatto sia soggetto al regime dell’attività edilizia libera.

Quanto alla pretesa inclusione nel territorio urbanizzato, l’art. 4 della legge regionale n. 65/2014 richiede la continuità con aree edificate o la condizione di spazio inedificato intercluso, che nel caso di specie difettano. La presenza della serra non urbanizza l’area, ma ne conferma la continuità ambientale e paesaggistica. Lo stralcio era dunque doveroso per la conformazione al PIT-PPR.

Infine, il Collegio esclude l’affidamento qualificato: la semplice adozione del piano è atto prodromico ad effetti instabili e non sufficiente a radicarlo; in ogni caso, lo stralcio trova adeguata motivazione negli esiti della conferenza paesaggistica. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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