Sospensione dell’ordinanza di demolizione per esigenze istruttorie nel bilanciamento cautelare (TAR Abruzzo n. 31 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., va accolta quando le questioni di fatto e di diritto sottese alla controversia richiedano un adeguato esame in sede di merito e il bilanciamento tra gli interessi in conflitto renda preferibile la soluzione che consenta di pervenire alla decisione re adhuc integra. La sussistenza di effetti irreversibili, derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato che ingiunge la demolizione di opere già eseguite, costituisce il presupposto che legittima la tutela cautelare. In tale evenienza, l’accoglimento dell’istanza non implica alcuna valutazione anticipata del fumus boni iuris, ma si fonda sulla sola prevalenza dell’interesse a evitare il pregiudizio non rimediabile in pendenza del giudizio di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza di demolizione adottata dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Orsogna, con la quale è stata ingiunta a un gruppo di ricorrenti l’eliminazione di opere edilizie eseguite. Il provvedimento, notificato nella medesima data della sua adozione, è stato impugnato dagli interessati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che ha ravvisato la propria giurisdizione e competenza.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’atto e, in via incidentale, hanno richiesto la sospensione della sua efficacia, evidenziando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione della demolizione. Il Comune di Orsogna e l’Ufficio Tecnico non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio giudicante ha ritenuto che le questioni in fatto e in diritto sottese alla res controversa debbano essere adeguatamente esaminate in sede di merito, non potendo essere risolte compiutamente nella fase cautelare. Il Tribunale ha quindi impostato la propria valutazione sul piano del bilanciamento degli interessi, piuttosto che su un’anticipata delibazione del fumus.
Il nucleo centrale della motivazione risiede nella constatazione che l’esecuzione del provvedimento di demolizione produrrebbe effetti irreversibili, compromettendo in via definitiva la situazione di fatto e di diritto dei ricorrenti prima che il giudice di merito possa pronunciarsi. Tale irreversibilità rende preferibile la soluzione cautelare che consenta di pervenire alla decisione re adhuc integra, ossia senza che l’oggetto del contendere sia stato alterato dall’esecuzione dell’atto impugnato.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, ha sospeso gli effetti dell’ordinanza di demolizione impugnata, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica in una data successiva. Ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi.
La decisione si segnala per l’approccio metodologico che privilegia l’esame approfondito delle questioni in sede di merito e la protezione della situazione giuridica del ricorrente dagli effetti irreversibili dell’azione amministrativa, in coerenza con la funzione propria della tutela cautelare disciplinata dal codice del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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