Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 924 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., una volta accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, che non alleghi né dimostri l’avvenuto adempimento, integra inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del comando giudiziale, fissa il termine ultimativo e nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris, per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1373/2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di complessivi € 2.500,00 oltre interessi.
Notificata la sentenza in forma esecutiva e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione era rimasta inerte, senza attivare la Carta né emettere i buoni elettronici dovuti. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, risultante dall’attestazione versata in atti, e l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata, costituitasi con atto di mera forma, non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato. L’inerzia serbata dopo la notifica esecutiva ha dunque integrato l’inottemperanza dedotta.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, corrispondendo al docente, mediante accredito sulla Carta elettronica, la somma complessiva di € 2.500,00 oltre accessori di legge, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In conformità alle richieste, il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza di parte e a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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