Ottemperanza per la carta docente: condanna dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2969 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la parte che abbia ottenuto una sentenza di condanna dell’amministrazione all’erogazione della carta docente può agire dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione coattiva del titolo. L’amministrazione che non contesti il mancato adempimento né dimostri di aver dato esecuzione alla pronuncia è condannata a provvedere entro un termine assegnato, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta che subentri in caso di ulteriore inerzia, senza diritto a compenso trattandosi di dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto a ottenere la carta docente per specifici anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione. Nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le amministrazioni dello Stato, l’obbligo era rimasto inadempiuto.
Le interessate hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo derivante dal titolo azionato.
Ne consegue la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo all’attribuzione del contributo per la formazione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o suo delegato, che dovrà provvedere nei successivi sessanta giorni.
Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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