Ottemperanza al decreto di liquidazione del compenso del CTU e poteri del (TAR Sicilia n. 932 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, non opposto nei termini di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ha carattere giudiziale e, in caso di mancata opposizione, acquista valore di giudicato, divenendo azionabile nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando risulti la mancata impugnazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale esecuzione al titolo, nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia e dispone la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente, ausiliario del giudice, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al decreto di liquidazione del compenso di C.T.U. emesso dal Tribunale ordinario di Palermo, notificato all’amministrazione e non opposto nei termini. Il titolo è divenuto definitivo, come attestato da certificazione di cancelleria.

Il ricorrente ha chiesto il pagamento dell’importo liquidato, maggiorato di interessi e del rimborso del contributo unificato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e al decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Il Tribunale ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico, non opposto ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, ha carattere giudiziale e acquista valore di giudicato, con conseguente azionabilità nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. (cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. n. 3572 del 2021).

Il ricorso è stato pertanto accolto. L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, prevedendo ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S. n. 138 del 2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039 del 2019). Ha inoltre regolato le modalità di liquidazione del compenso del commissario, il termine di presentazione della parcella ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con l’ultimo atto di esecuzione, e l’obbligo di deposito telematico tramite la procedura P.A.T.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha applicato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., disponendo il pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione della decisione e fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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