Revoca di accreditamento e convenzione sanitaria per gravi condotte contestate (TAR Sicilia n. 2510 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’accreditamento istituzionale e della convenzione sanitaria è legittima quando sopravvengano gravi condotte contestate in sede penale ai titolari della struttura, idonee a compromettere l’affidabilità dell’operatore e a ledere l’interesse pubblico alla tutela della salute. In tali evenienze la revoca si configura come atto tendenzialmente vincolato, per il venir meno dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, con conseguente esclusione dell’obbligo di preventiva diffida e della comunicazione di avvio del procedimento. Il principio di proporzionalità non impone di privilegiare la misura più mite, ma di valutare caso per caso l’adeguatezza della risposta sanzionatoria, restando il sindacato del giudice amministrativo limitato ai profili di abnormità e travisamento dei fatti.

Il Fatto

La struttura ricorrente, presidio di riabilitazione funzionale, era autorizzata e accreditata presso il servizio sanitario regionale e operava in regime di convenzionamento con l’azienda sanitaria provinciale, da ultimo in forza di una convenzione stipulata nel novembre 2019. A seguito di indagini della Guardia di Finanza su presunti maltrattamenti e violenze ai danni degli ospiti, il giudice per le indagini preliminari adottava misure cautelari, tra cui il sequestro preventivo, nominando un amministratore giudiziario.

Nel dicembre 2021 l’azienda sanitaria revocava la convenzione; nel gennaio 2022 l’assessorato regionale revocava l’accreditamento. La struttura impugnava tali provvedimenti con due ricorsi, poi riuniti, contestando il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie partecipative e l’errata applicazione delle norme in materia di beni confiscati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, riuniti i ricorsi, ne afferma l’infondatezza nel merito, superando così i dubbi di ammissibilità e procedibilità legati alle sopravvenienze intervenute, tra cui il contratto di affitto di ramo d’azienda e il nuovo accreditamento riconosciuto a una società subentrata.

La decisione esamina in primo luogo l’asserita violazione degli artt. 41, comma 1-quinquies, e 67 del codice antimafia. Il TAR osserva che la sospensione e la revoca non trovano la loro unica ragione nelle misure giudiziarie, ma si inseriscono in una valutazione complessiva della gravità delle condotte contestate ai titolari e dell’interesse pubblico alla cura della salute, alla corretta gestione delle risorse e all’immagine dell’amministrazione. La gravità delle condotte rende inconducenti le censure sulle presunte inesattezze dell’ordinanza cautelare.

Il Collegio reputa infondate le doglianze sul difetto di motivazione: è sufficiente il semplice riferimento al fatto storico portato dalle indagini penali. Quanto alla proporzionalità, il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, potendole sindacare solo ab externo per abnormità o travisamento, secondo i precedenti richiamati. La scelta di revocare l’accreditamento e la convenzione, anziché limitarsi a una diffida, appare giustificata dalla necessità di preservare la credibilità del sistema di accreditamento e prevenire ulteriori abusi.

Infine, il TAR esclude la violazione delle garanzie partecipative. La revoca del titolo di accreditamento, quando vengono meno i requisiti necessari all’operatività della struttura, si configura come atto dovuto e di carattere vincolato, in relazione all’esigenza prioritaria di tutelare il diritto alla salute e il corretto uso delle risorse pubbliche. Da qui l’infondatezza delle censure e il rigetto dei ricorsi, con integrale compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda e la limitata attività processuale svolta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *