Decorso il termine per l’inibizione, la SCIA non può essere riqualificata come nuova costruzione senza autotutela (TAR Emilia-Romagna n. 1384 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione comunale non può più esercitare i poteri inibitori e repressivi previsti per il controllo sull’attività edilizia, ma può intervenire solo mediante l’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’esercizio di tale potere richiede la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, la ponderazione con l’affidamento del privato e il rispetto del termine ragionevole, sicché è illegittima la riqualificazione come nuova costruzione di un intervento puntualmente descritto nella documentazione allegata alla SCIA e mai tempestivamente contestato.
Il Fatto
Un proprietario presentava al Comune di Bologna una SCIA per la “ristrutturazione edilizia” di una ex cisterna seminterrata, con demolizione e ricostruzione in sagoma e cambio di destinazione d’uso a residenza. Il progetto, che prevedeva l’emersione parziale del volume interrato, era stato sottoposto all’amministrazione anche ai fini dell’autorizzazione paesaggistica. Dopo circa cinque anni, a seguito di sopralluogo, il Comune qualificava l’intervento come nuova costruzione non assentibile con SCIA e adottava l’ordinanza di rimessione in pristino.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che le opere contestate erano chiaramente descritte nella relazione e nelle planimetrie allegate alla SCIA e nel progetto sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. L’art. 14, comma 5, l.r. n. 15/2013 impone all’amministrazione un obbligo di controllo entro trenta giorni dall’efficacia della SCIA, termine decorso il quale residua soltanto il potere di autotutela.
La disposizione, interpretata unitamente al comma 12 della medesima norma regionale e all’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990, comporta che, una volta scaduto il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, l’amministrazione possa vietare la prosecuzione dell’attività ed eliminare gli effetti prodotti solo in presenza dei presupposti dell’autotutela: ragioni di interesse pubblico, valutazione dell’affidamento del privato e rispetto del termine ragionevole.
Nel caso di specie il Comune non aveva mai contestato la SCIA e aveva avviato il procedimento sanzionatorio solo nel 2019, senza motivare le ragioni di interesse pubblico e senza operare alcuna ponderazione con la posizione del privato che aveva fatto affidamento su un titolo mai inibito. La riqualificazione dell’intervento come nuova costruzione è stata pertanto ritenuta illegittima, configurandosi l’esercizio di un potere di controllo ormai consumato.
La Corte ha inoltre dichiarato l’inammissibilità per tardività della memoria di replica del Comune, depositata ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., in assenza di una memoria conclusionale della controparte cui replicare, disponendone lo stralcio. In accoglimento dei motivi aggiunti, è stato annullato anche il conseguente ordine di ripristino.
Nota della Redazione
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