Carta docente a precari: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 860 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, quindi ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. Alla scadenza infruttuosa, il commissario ad acta va nominato, di regola, in un dirigente dello stesso plesso ministeriale, con facoltà di delega, e senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, è ammessa anche per le condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi contemplate.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 4608/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.
Non avendo il Ministero provveduto spontaneamente, il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’Avvocatura Distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Alla luce della documentazione in atti, ha accertato il passaggio in giudicato del titolo, attestato da apposita certificazione, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, in quanto dirigente dello stesso Ministero resistente, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama sul punto l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 (come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015), ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando i precedenti del T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, del T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, del T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e del T.A.R. Sardegna, n. 983 del 2023.
Quanto alle modalità operative, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando il C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, compilato, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC previsto. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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