Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 861 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è esperibile, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza quando risulti il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo medesimo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con incarico gratuito, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso, aveva riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento delle somme rivendicate, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non avendo l’amministrazione adempiuto spontaneamente, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna dell’intimata all’integrale pagamento delle spettanze e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguenziale ordine all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.

Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso la corresponsione di alcun compenso, osservando che, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; a sostegno richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione ritenuta estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese di lite, liquidate secondo la soccombenza in € 552,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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