Sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza (TAR Veneto n. 813 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, spetta anche al personale delle forze di polizia che sia stato collocato in quiescenza a domanda, ove ricorrano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile prescritti dal comma 2 della medesima disposizione. Il beneficio non è riservato al solo personale della Polizia di Stato, ma si estende agli appartenenti a tutti i corpi di polizia, ad ordinamento civile o militare, con qualifiche equiparate. La presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno non costituisce termine decadenziale, ma mero onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo. L’I.N.P.S. è l’unico soggetto passivamente legittimato all’erogazione del trattamento di fine servizio, con esclusione delle Amministrazioni di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni soggetti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. Ciascuno ha presentato all’I.N.P.S. istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita, per ottenere l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo. L’Istituto non ha dato riscontro.
I ricorrenti hanno quindi impugnato il silenzio rifiuto e chiesto l’accertamento del diritto al beneficio, con conseguente condanna dell’Ente previdenziale alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio, l’I.N.P.S. ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio verso i Ministeri di appartenenza e la decadenza dal beneficio, contestando nel merito la spettanza degli scatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le disattende entrambe. Quanto al contraddittorio, il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia sono privi di legittimazione passiva, poiché l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale competente. La controversia va instaurata nei soli confronti dell’I.N.P.S., senza che alcuna pretesa patrimoniale possa essere esercitata verso le Amministrazioni di appartenenza.
Anche l’eccezione di decadenza è infondata. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Non è quindi termine decadenziale, ma un onere per l’interessato, che incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui dal mancato rispetto di tale termine non può discendere alcuna conseguenza decadenziale.
Nel merito il ricorso è fondato. La giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere il beneficio agli appartenenti alle forze di polizia collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti prescritti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 3041 del 2023 e la pronuncia della Sez. II n. 2831 del 2023, secondo cui la nozione di forze di polizia è ampia e comprende gli appartenenti a tutti i corpi, civili e militari, con qualifiche equiparate.
Infine il Collegio respinge le questioni di costituzionalità prospettate dall’I.N.P.S. L’estensione dei sei scatti deriva da un complesso di disposizioni, sicché è inconferente il richiamo all’art. 81 Cost. Non vi è neppure contrasto con l’art. 3 Cost., poiché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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