Poteri e obblighi del commissario ad acta nell’ottemperanza sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 857 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, senza compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4609/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva riconosciuto il loro diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi dal dovuto al saldo, per gli anni scolastici indicati. L’amministrazione è rimasta inerte e le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Quanto al primo, il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione risulta da attestazione acquisita al giudizio.
Quanto al secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione intimata è onerata di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il Collegio esclude il compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Sul punto il Tribunale richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Il commissario è inoltre tenuto al deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., nel fascicolo telematico, con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in € 552,00 oltre accessori, in favore dei difensori costituitisi antistatari.
Nota della Redazione
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