Accesso difensivo agli atti per monetizzare le ferie non godute (TAR Veneto n. 631 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990, devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente tutelato del richiedente, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e, nelle ipotesi di accesso difensivo, la necessità del documento per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso è illegittimo e il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dei presupposti, ordina all’amministrazione di consentire l’ostensione degli atti richiesti. La documentazione sulla gestione delle ferie è strumentale alla tutela del diritto del lavoratore precario alla indennità sostitutiva delle ferie non godute. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria di scuola secondaria di secondo grado, ha prestato servizio con incarichi di supplenza a tempo determinato, per la classe di concorso di sostegno, in diversi istituti e per più anni scolastici. Intendeva agire in giudizio per rivendicare il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute per ciascun anno scolastico di riferimento.
A tal fine, in data 24.11.2025, ha notificato a mezzo pec ai competenti istituti scolastici una formale istanza di accesso agli atti, ritualmente motivata, per visionare ed estrarre copia di ogni documento da cui emergesse la gestione delle ferie di propria spettanza, delle ferie maturate e godute e di quelle residue, nonché l’eventuale invito del dirigente scolastico al godimento delle ferie. L’istituto non ha risposto nei trenta giorni, facendo maturare il silenzio-inadempimento. La ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-rigetto e chiesto l’accertamento del diritto all’accesso, con ordine di esibizione e nomina di un commissario in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, valorizzando l’evidente strumentalità dell’accesso richiesto alla tutela di situazioni giuridiche facenti capo alla ricorrente. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’istanza non persegue un interesse conoscitivo generico, ma è finalizzata a munire di prova il giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, per l’accesso ai documenti amministrativi, devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione e, nelle ipotesi di accesso difensivo, la necessità dello stesso per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie tali requisiti sono stati ravvisati nel collegamento tra la documentazione sulla gestione delle ferie e la domanda di monetizzazione delle ferie non godute.
Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, il Collegio ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione resistente di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti indicati, ove esistenti e materialmente individuabili, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Le spese di giudizio sono state regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate in favore della ricorrente, con condanna al rimborso del contributo unificato ove versato. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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