Poteri del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza del giudicato (TAR Sicilia n. 863 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nei termini assegnati e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega a un dirigente interno. La disposizione che esclude il compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge 24 marzo 2001, n. 89, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. La rivalutazione monetaria non è dovuta quando il titolo non vi abbia provveduto e quando il dipendente pubblico possa conseguire i soli interessi legali, per il divieto di cumulo con la rivalutazione.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero competente a erogare l’importo complessivo attraverso l’emissione di buoni elettronici di spesa.

Il titolo aveva inoltre liquidato le spese di lite in favore della ricorrente. Non essendo intervenuto il pagamento spontaneo entro il termine dilatorio, la parte ha promosso il giudizio di ottemperanza, rappresentando il passaggio in giudicato della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza attuanda, attestato in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega e nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicandolo per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro: essendo il commissario un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza compenso.

La domanda di rivalutazione monetaria è stata disattesa. Il giudice ha valorizzato la mancata pronuncia sul punto da parte del giudice ordinario e il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto in materia retributiva dall’art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724, riconoscibile la rivalutazione solo se superiore alla somma per interessi, ipotesi non documentata. Il Collegio ha inoltre precisato che il munus è intrinsecamente obbligatorio e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese del giudizio, liquidate in favore della ricorrente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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