Cessazione della materia del contendere per ottemperanza a giudicato della carta docente (TAR Lombardia n. 3079 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, soddisfa integralmente la pretesa creditoria azionata dal ricorrente in esecuzione del giudicato. In tale evenienza, le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, in quanto la soddisfazione della pretesa è intervenuta solo successivamente all’instaurazione del procedimento, e vanno distratte a favore dei difensori che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
L’Amministrazione non aveva provveduto a soddisfare la pretesa e la docente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore della ricorrente, che aveva riferito dell’avvenuto accreditamento dell’importo oggetto di controversia. La pretesa azionata in via di ottemperanza risultava pertanto integralmente soddisfatta in corso di causa.
Sulla base di tale riscontro, il TAR ha ritenuto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo venuta meno ogni utilità della decisione nel merito del ricorso a seguito dell’intervenuta esecuzione del giudicato.
Quanto alle spese di lite, la decisione ne ha disposto la condanna a carico del Ministero soccombente, rilevando come il pagamento fosse intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il carico delle spese è stato posto in capo all’Amministrazione proprio perché la soddisfazione della pretesa era avvenuta in un momento successivo all’avvio del giudizio, rendendo necessaria l’instaurazione del procedimento per ottenere l’adempimento del titolo esecutivo.
Le spese sono state liquidate nell’importo di € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, e la relativa distrazione è stata disposta a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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