Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo del Ministero (TAR Lombardia n. 2370 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, eseguito dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’Amministrazione che abbia ottemperato solo a seguito dell’instaurazione del giudizio va considerata soccombente virtuale e, pertanto, condannata alla refusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sondrio – Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio della Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, per un importo nominale di euro 500,00. L’Amministrazione, tuttavia, non eseguiva spontaneamente il comando giudiziale. La docente proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro e la conseguente attribuzione delle somme spettanti.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato una nota con la quale ha rappresentato che l’Amministrazione aveva provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire la sentenza, accreditando le somme dovute sulla Carta Elettronica del Docente. Ciononostante, la parte ricorrente ha insistito per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori.
Il TAR, preso atto dell’avvenuto adempimento, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso era stato ormai conseguito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione resistente, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio trova fondamento nella circostanza che la P.A. ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessario l’intervento del giudice per ottenere la soddisfazione del proprio diritto.
La misura della liquidazione è stata, inoltre, calibrata tenendo conto del limitato impegno difensivo richiesto in una causa seriale, vertente su una questione unica ed avente ad oggetto una sola annualità del beneficio, senza profili di novità o particolari complessità, in conformità alla giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221). Le spese sono state liquidate in euro 500,00 e distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Conseguentemente, il ricorso è stato definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese, comprensive del rimborso del contributo unificato se versato.
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Nota della Redazione
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