Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 858 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei crediti di lavoro, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il ricorso è accolto quando sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’adempimento spontaneo e nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione resistente non comporta compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari, con riguardo analogico alle procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto a percepire il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato. Il titolo, pubblicato e notificato all’amministrazione, è passato in giudicato.

Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze e con ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun compenso è stato previsto, in quanto la nomina riguarda un dirigente dello stesso Ministero resistente e tale attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, citando i precedenti TAR Calabria n. 479 del 2025, TAR Sicilia n. 291 del 2025, TAR Campania n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, e che ogni ritardo nell’esecuzione costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in favore della parte ricorrente con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, secondo i precedenti Cons. Stato n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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