Parità di genere nelle giunte comunali siciliane e applicabilità della norma nazionale (TAR Sicilia n. 839 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 1, comma 137, legge n. 56/2014, che impone nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti una rappresentanza di genere non inferiore al 40 per cento, non trova applicazione diretta nel territorio della Regione Siciliana. Il comma 145 della medesima legge vincola le Regioni a statuto speciale, ivi inclusa la Sicilia, ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi della legge entro dodici mesi, nel quadro della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di regime degli enti locali. Nelle more dell’adeguamento, la rappresentanza di genere nelle giunte comunali siciliane è disciplinata dall’art. 12, comma 4, l.r. n. 7/1992, il quale, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 6/2011, esige la presenza di entrambi i generi senza fissare soglie percentuali minime. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina regionale, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore la modulazione degli strumenti di attuazione della parità di genere. Non è manifestamente irragionevole il differimento dell’applicazione della nuova disciplina regionale al primo rinnovo degli organi comunali.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato la determina sindacale n. 22 del 1.7.2024, con cui il Sindaco di un Comune siciliano aveva individuato gli assessori della locale giunta, e, con motivi aggiunti, la successiva determina sindacale n. 34 del 16.10.2024, di nomina di un ulteriore assessore. Secondo la prospettazione di parte, gli atti sarebbero stati adottati senza rispettare il vincolo della parità di genere: nella giunta sarebbe risultata rappresentata in misura insufficiente una sola componente di genere.

I ricorrenti hanno sostenuto la diretta applicabilità nel territorio regionale dell’art. 1, comma 137, legge n. 56/2014 e, in via subordinata, hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale della normativa regionale vigente per contrasto con gli artt. 3, comma 2, 51, comma 1, e 97, comma 2, Cost. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e chiedendone comunque il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che l’art. 3, comma 1, l.r. n. 4/2026, pubblicata in G.U.R.S. il 24.2.2026, ha modificato l’art. 12, comma 4, l.r. n. 7/1992, introducendo la soglia del 40 per cento per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti. Il successivo comma 2 ne ha però differito l’applicazione al primo rinnovo degli organi comunali successivo all’entrata in vigore, con la conseguenza che tale disciplina non è applicabile al caso di specie.

Il Collegio ha quindi escluso la tesi dell’immediata applicazione nel territorio siciliano dell’art. 1, comma 137, legge n. 56/2014. A tale conclusione conducono il comma 145 dello stesso articolo, che vincola le Regioni a statuto speciale ad adeguare i propri ordinamenti ai principi della legge nazionale entro dodici mesi, e la competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana in materia di regime degli enti locali.

Ha rilevato rilievo, pertanto, l’art. 12, comma 4, l.r. n. 7/1992, nel testo introdotto dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 6/2011, che garantisce la rappresentanza di entrambi i generi senza stabilire percentuali minime. L’interpretazione dell’amministrazione regionale, secondo cui la giunta non deve essere composta esclusivamente da soggetti dello stesso genere, è stata ritenuta coerente con il dato letterale. Gli atti impugnati, avendo assicurato la presenza di almeno un componente di genere diverso, sono risultati conformi alla normativa vigente all’epoca.

Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente infondata. Da un lato, la disciplina regionale del 2011 risultava più garantista di quella nazionale dell’epoca, allorché la previsione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, introdotta dall’art. 1, comma 1, legge n. 215/2012, aveva natura programmatica. Dall’altro, la fissazione di soglie di rappresentanza rientra nella discrezionalità del legislatore, come affermato dal Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406, richiamato dal Collegio. Non è, infine, manifestamente irragionevole il differimento dell’applicazione della nuova normativa regionale al primo rinnovo delle giunte, al fine di evitare un immediato stravolgimento degli assetti in essere.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite stante la peculiarità e parziale novità della questione, e con esclusione di ogni pronuncia sulle spese nei confronti della parte privata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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