Ottemperanza al giudicato lavoristico e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 833 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. Il commissario ad acta può essere nominato, per analogia con l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. All’amministrazione inadempiente è applicata la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente adisce il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500.

Il titolo, munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione, risulta passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Rilevato il persistente inadempimento, il ricorrente chiede l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Di entrambi è fornita prova documentale.

Ne segue l’accoglimento del ricorso, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quale commissario il Tribunale nomina il Responsabile pro tempore della DGOSV del medesimo Ministero, con facoltà di delega, senza compenso. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i decreti ex legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto i precedenti dei giudici amministrativi.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, firmato digitalmente e inoltrato alla PEC competente. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

È inoltre disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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