Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lazio n. 1210 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussistono le condizioni dell’azione di ottemperanza, ex art. 114 cod. proc. amm., quando la sentenza del giudice ordinario sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine perentorio fissato in dispositivo. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso, rientrando tale onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha accertato il diritto di una docente a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma, oltre alle spese di lite distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione. Non essendo intervenuto alcun pagamento, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione. La notifica della sentenza è avvenuta presso la sede reale dell’amministrazione e tra quella notifica e quella del ricorso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni richiesto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996. Il ricorso è dunque ammissibile sotto il profilo dei presupposti.
Nel merito, la mancata esecuzione non è stata contestata tra le parti. Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme giudizialmente dovute: quelle a titolo di retribuzione professionale docente in favore della lavoratrice e quelle a titolo di spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla ottemperanza, l’esecuzione è stata imposta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Il Collegio ha poi accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale preposto alla direzione competente per la materia.
Il commissario provvederà nei successivi sessanta giorni, con facoltà di delega, compiendo tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato. Il Tribunale ha escluso la liquidazione di qualsiasi compenso per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con condanna dell’amministrazione e distrazione in favore del difensore antistatario. Il Collegio ha richiamato, in proposito, la propria giurisprudenza in tema di spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, riconoscibili purché debitamente documentate.
Nota della Redazione
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