Proroghe delle concessioni demaniali marittime disapplicate e obbligo di gara (TAR Campania n. 2240 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, anche se disposte con legge dello Stato, sono illegittime per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 dir. 2006/123/CE e vanno disapplicate dal giudice amministrativo e dall’amministrazione comunale. Le concessioni beneficiarie di proroghe ex lege hanno cessato i loro effetti alla data del 31 dicembre 2023, fissata dall’art. 3, l. n. 118 del 2022, e ogni ulteriore differimento legislativo del termine è privo di effetto. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di indire una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria per il nuovo affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, comodataria di un complesso turistico alberghiero, e il proprietario dell’immobile chiedevano il rilascio di una concessione demaniale marittima per lo specchio d’acqua antistante una parte del plesso. Nel corso dell’istruttoria della propria istanza apprendevano dell’esistenza di una concessione rilasciata a una controinteressata nel 2015, con scadenza al 31 dicembre 2020, e della nota con cui il Comune l’aveva prorogata sino al 31 dicembre 2033.
I ricorrenti impugnavano quindi la concessione, la proroga e, con successivi motivi aggiunti, gli ulteriori provvedimenti comunali di ultrattività e di proroga tecnica, chiedendo l’accertamento della scadenza del titolo. La controinteressata eccepiva la tardività dell’impugnazione della concessione originaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato irricevibile per tardività l’azione annullatoria relativa alla concessione del 2015. La piena conoscenza dell’atto lesivo non richiede la cognizione integrale del provvedimento: è sufficiente la percezione della sua esistenza e della sua attualità lesiva. Da una corrispondenza p.e.c. del 17 giugno 2019 emergeva che i ricorrenti conoscevano già la vicenda e la potenziale lesività del titolo, mentre l’accesso del settembre 2021 aveva solo fornito copia integrale di un atto i cui contenuti essi già padroneggiavano.
Nel merito, il ricorso è stato accolto quanto alle proroghe. I provvedimenti impugnati erano stati adottati in applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145 del 2018, dell’art. 3, l. n. 118 del 2022, del d.l. n. 198 del 2022 e del d.l. n. 131 del 2024: disposizioni che differiscono il termine di scadenza e contrastano con il diritto euro-unitario, imponendone la disapplicazione da parte del giudice e dell’amministrazione, ad ogni livello, anche comunale.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le concessioni beneficiarie di proroghe ex lege hanno cessato i loro effetti al 31 dicembre 2023, con l’unica eccezione della proroga tecnica al 31 dicembre 2024 per la conclusione di procedure già bandite, circostanza non provata nel giudizio. Le nuove assegnazioni devono quindi avvenire mediante selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati.
Assorbite le ulteriori censure, il Collegio ha dichiarato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2023, senza possibilità di proroga ex lege, con obbligo per l’amministrazione di indire la gara. Le spese sono state compensate, in considerazione della presenza di precise disposizioni statali che avevano consentito l’adozione degli atti impugnati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.