Biologo nutrizionista e dietista: competenze concorrenti nelle selezioni sanitarie (TAR Sicilia n. 811 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le figure professionali del dietista e del biologo nutrizionista, pur distinguendosi per percorso formativo, presentano competenze in parte sovrapponibili nell’esercizio della scienza della nutrizione umana. Rientra tra le attribuzioni del biologo iscritto alla sezione A dell’albo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 396/1967, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e la determinazione della dieta ottimale, anche in presenza di patologie accertate. Ne consegue che tali attività non costituiscono appannaggio esclusivo del dietista. La scelta dei profili professionali da impiegare nell’attuazione di un progetto sanitario è espressione di discrezionalità amministrativa e, come tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale.

Il Fatto

Un Ordine professionale delle province di Caltanissetta e Agrigento, insieme alla Commissione d’Albo dei dietisti, ha impugnato l’avviso di selezione pubblica con cui un’azienda sanitaria provinciale aveva indetto una procedura per il conferimento di un incarico di biologo nutrizionista, destinato a un progetto regionale di contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Il ricorrente ha sostenuto che le prestazioni descritte negli atti impugnati fossero riservate al dietista, unica figura titolata, con conseguente rischio di esercizio abusivo della professione. Dopo la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la causa è stata trasposta in sede giurisdizionale davanti al TAR, con successivi motivi aggiunti avverso le delibere che hanno dato corso alla procedura fino all’approvazione della graduatoria e al conferimento dell’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità della trasposizione del giudizio, rilevando che l’opposizione dell’Ordine controinteressato aveva individuato il giudice effettivamente competente, emendando così l’errore originario. Ragioni di giustizia sostanziale e di celerità hanno indotto a ritenere comunque procedibile l’azione.

È stata invece accolta l’eccezione di estraneità al giudizio del Ministero della Salute per carenza di legittimazione passiva, poiché le determinazioni gravate erano di competenza della sola azienda sanitaria, che gestisce in autonomia le procedure di reclutamento.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato un proprio recente arresto secondo cui le competenze del dietista e del biologo nutrizionista, nel concreto esercizio della scienza della nutrizione umana, risultano in parte sovrapponibili. Entrambe le professioni si accedono mediante esame di abilitazione e consentono di coadiuvare l’opera del medico che ha diagnosticato una patologia.

Il Collegio ha poi valorizzato la pronuncia della Corte costituzionale n. 4 del 22 gennaio 2026 e l’orientamento del CGA, secondo cui il biologo nutrizionista può svolgere le attività inerenti la nutrizione e l’alimentazione all’interno del servizio sanitario, dalla prevenzione alla cura. L’art. 3 della legge n. 396/1967, l’art. 31 del d.P.R. n. 328/2001 e la Tabella G del regolamento sugli onorari confermano che la determinazione della dieta ottimale non è esclusiva del dietista.

Quanto alle Linee di intervento regionali, che contemplano la sola figura del dietista nel team interprofessionale, il Tribunale ha osservato che la scelta dei profili da impiegare nei progetti sanitari costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con salvezza degli atti impugnati e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *