Porto d’armi, frequentazioni pregiudicate e diniego di rinnovo (TAR Sicilia n. 812 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la possibilità di portare con sé armi costituisce ipotesi eccezionale, subordinata all’accertamento che l’istante sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Il diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia è legittimo quando l’Autorità di pubblica sicurezza fonda il giudizio di non affidabilità sulla frequentazione di soggetti gravati da pregiudizi di polizia, accertata in concreto, anche a prescindere dalla formale incensuratezza del richiedente e dalla consapevolezza di questi. Il giudizio prognostico sulla prevedibilità dell’abuso è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e può essere contestato, nel merito, solo per illogicità o travisamento dei fatti, restando sottratto al sindacato di legittimità. Il risarcimento del danno da ritardo rispetto a un interesse legittimo pretensivo presuppone la dimostrazione della spettanza definitiva del bene della vita.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui la Questura di Agrigento aveva respinto la propria istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni e il riconoscimento dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento.

A fondamento dell’avvio del procedimento di diniego erano stati indicati il deferimento all’Autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 570 e 388 cod. pen., i controlli effettuati anche in epoca recente unitamente a persone con precedenti penali o pregiudizi di polizia e la familiarità con soggetti controindicati. Il ricorrente aveva presentato memoria procedimentale ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza esito. Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Agrigento. Il ricorso era supportato da due censure: violazione degli artt. 2, 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. La richiesta di sospensione cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta il ricorso. Sul piano procedimentale, il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: la motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni della parte, essendo sufficiente che si evinca che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso (viene richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 6121 del 2025).

Privo di pregio è anche l’assunto dell’omessa audizione dell’interessato: il diniego è stato emesso in esito a un contraddittorio procedimentale di natura cartolare, non essendo l’audizione prevista da alcuna disposizione.

Quanto alla presunta lesione del termine di conclusione del procedimento, il TAR osserva che il risarcimento del danno da ritardo non è legato al mero ritardo, ma è subordinato alla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse destinata a esito favorevole e, quindi, alla spettanza definitiva del bene della vita (richiamato Cons. Stato, sez. VII, n. 6437 del 2025). Il danno, peraltro, è rimasto sfornito di prova.

Nel merito, il giudice amministrativo ricorda che, per costante giurisprudenza confermata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019), l’autorizzazione alla detenzione delle armi è eccezionale e le esigenze di incolumità pubblica sono prioritarie. Il diniego può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende e situazioni personali estranee alla materia delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018; n. 2756 del 2022).

Nel caso concreto, il provvedimento dà conto di evidenze di sicuro rilievo: a prescindere dal deferimento per reati non attinenti alle armi, la Questura valorizza la reiterata frequentazione, anche recente, di soggetti gravati da plurime condanne penali, circostanza non contestata in ricorso. Il TAR richiama il principio per cui la frequentazione di soggetti controindicati rileva indipendentemente dalla consapevolezza del controllato (C.G.A.R.S. n. 494 del 2024) e dalla formale incensuratezza (Cons. Stato, sez. III, n. 7871 del 2022). L’Amministrazione non sanziona, ma previene: la scelta di denegare il rinnovo non è illogica né sproporzionata. Il ricorso e la domanda risarcitoria sono rigettati, con spese compensate e ammissione definitiva del ricorrente al gratuito patrocinio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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