Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta del docente (TAR Sicilia n. 674 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., l’azione è ammissibile quando la pretesa azionata trovi fondamento in un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ritualmente notificato, e l’Amministrazione sia rimasta inerte. Accertato il difetto di esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato. Alla scadenza, dispone l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, va fissata quando la sua applicazione non determini un effetto manifestamente iniquo e l’inadempimento non risulti giustificato.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023 e ha condannato l’Amministrazione all’accredito complessivo di euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato notificato.
Deduce la ricorrente che, nonostante la trasmissione dei dati e le reiterate richieste, l’Amministrazione non ha disposto l’accredito né consentito l’accesso alla piattaforma informatica dedicata, impedendo la concreta fruizione del beneficio. Ha quindi domandato la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso concreto la pretesa trova fondamento in un titolo definitivo ed è sorretta da idonea documentazione. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro reca una condanna in favore della ricorrente, è divenuta definitiva ed è stata ritualmente notificata, con conseguente decorso del termine di legge per l’adempimento.
A fronte del chiaro contenuto precettivo del giudicato, l’Amministrazione non vi ha dato esecuzione: non ha disposto l’accredito sulla Carta elettronica dell’importo riconosciuto né consentito l’accesso alla piattaforma dedicata. Il ricorso è pertanto accolto e l’Amministrazione è obbligata ad eseguire il giudicato mediante accredito dell’importo di euro 3.000,00, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale dispone l’intervento sostitutivo, nominando sin d’ora commissario ad acta il dirigente pro tempore competente, con facoltà di delega, il quale provvederà su istanza di parte, decorso inutilmente il termine, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È altresì accolta la domanda di fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo successivo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Il Collegio esclude un effetto manifestamente iniquo: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’Ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione fino all’integrale pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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