Difetto di interesse del creditore che impugna la nomina del comitato di sorveglianza nella liquidazione coatta amministrativa (TAR Calabria n. 1622 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto dal creditore di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa avverso la procedura di nomina del comitato di sorveglianza, allorché non venga allegata e dimostrata l’esistenza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla contestata procedura. La mera prospettazione di una lesione potenziale, legata all’astratta esigenza che la liquidazione si svolga in modo conforme a legge, è insufficiente a radicare l’interesse al ricorso. L’interesse ad agire postula sempre la dimostrazione di una lesione concreta, immediata e attuale della posizione sostanziale dedotta in giudizio, con specificazione delle modalità e della misura in cui il provvedimento impugnato incida su tale posizione.
Il Fatto
Una società, deducendo la propria qualità di creditrice del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive in liquidazione coatta amministrativa, ha impugnato gli atti della procedura selettiva indetta dalla Regione Calabria per la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione. Il ricorso censurava, con diversi motivi, l’incompetenza del dirigente regionale, l’omessa applicazione della normativa speciale in materia di enti regionali strumentali e l’illegittimità della selezione e delle conseguenti nomine.
La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rilevando anche l’avvenuta sostituzione di uno dei componenti nominati; ha chiesto comunque la reiezione del gravame nel merito. Respinta l’istanza cautelare, la controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, osservando come la posizione di creditore dell’ente in liquidazione non sia di per sé sufficiente a fondare la legittimazione a sindacare la procedura amministrativa contestata. La società ricorrente, infatti, aveva dedotto un interesse generico a che la liquidazione si svolgesse “senza costi non necessari” e senza oneri che aumentassero i tempi di riscossione del credito, senza tuttavia indicare alcun pregiudizio attuale e concreto derivante dagli atti impugnati.
La prospettazione di una lesione meramente potenziale è stata giudicata del tutto insufficiente, richiamandosi il principio per cui l’interesse al ricorso postula la ricorrenza e la dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale, nel senso che il pregiudizio deve essersi effettivamente verificato.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato il carattere ineludibile dell’onere probatorio gravante sul ricorrente, il quale deve specificare, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, in quale misura il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Tale onere non poteva dirsi assolto sulla base di generiche prospettazioni.
Ad avvalorare la decisione ha concorso la circostanza, evidenziata dalla difesa regionale, che la società era stata ammessa allo stato passivo per l’importo portato dal decreto ingiuntivo, con effetto satisfattivo della posizione azionata. Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’esito in rito.
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Nota della Redazione
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