Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato in udienza (TAR Sicilia n. 672 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, tempestivamente dichiarato in udienza dalla parte, impone una declaratoria di rito in conformità. L’attivazione tardiva dell’amministrazione, intervenuta solo dopo la notifica del ricorso, non esime dalla condanna alle spese di lite.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile ad uso abitativo in Monreale, lamentava le emissioni sonore provenienti da un’unità immobiliare in uso a un’associazione musicale. Denunciato l’inquinamento acustico sin dal dicembre 2023, con accertamenti strumentali di ARPA Sicilia e Polizia Municipale che avevano riscontrato il superamento dei limiti di tollerabilità, la ricorrente aveva presentato al Comune un esposto, poi reiterato, invitando l’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 9 della legge n. 447/1995.

Non avendo ottenuto riscontro, ha adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva. Nel corso del giudizio, con ordinanza contingibile n. 9 del 5 febbraio 2026, il Comune ha adottato i provvedimenti richiesti. In camera di consiglio il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, insistendo per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente e della documentazione prodotta. La sopravvenuta adozione dell’ordinanza contingibile ha fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso, che viene pertanto dichiarato improcedibile.

Il fondamento della declaratoria è rinvenuto nell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo richiama il consolidato orientamento per cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una pronuncia di rito in conformità.

Sul punto la sentenza richiama espressamente Consiglio di Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e Consiglio di Stato, Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981, a conferma della stabilità dell’indirizzo.

Quanto alle spese di lite, il Collegio le pone a carico del Comune di Monreale, liquidandole in euro 500,00 oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato. La statuizione tiene conto del comportamento processuale dell’amministrazione, che si è attivata e ha verificato l’effettivo superamento dei limiti solo dopo la notifica del ricorso.

Sussistono infine giuste ragioni per dichiarare l’irripetibilità delle spese nei confronti della controinteressata non costituita in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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