Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta senza (TAR Sicilia n. 553 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, applicando per analogia la disciplina dettata per i decreti di equa riparazione. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro. Con quel titolo l’amministrazione scolastica era stata condannata a mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi 1.500 euro.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione e non era stato impugnato, con conseguente passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria. L’amministrazione non aveva adempiuto entro il termine dilatorio, così il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso è stato escluso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria n. 479 del 2025, TAR Sicilia n. 291 del 2025, TAR Campania n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre stabilito che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con l’apposito modulo, e che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 552,00 euro oltre accessori, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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