L’ottemperanza per la carta docente del supplente è fondata se il giudicato è notificato e inadempiuto (TAR Lombardia n. 2624 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È fondato il ricorso per ottemperanza proposto dal docente a tempo determinato che lamenti l’inadempimento dell’Amministrazione scolastica rispetto al giudicato che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato presuppone l’accertamento dell’inadempimento e la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Decorso inutilmente il termine concesso per adempiere, il giudice dell’ottemperanza nomina un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvede alla determinazione dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Una docente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Con sentenza del Tribunale di Milano, l’Amministrazione era stata condannata a riconoscerle il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, pari a euro 500 per ciascun anno scolastico. Non avendo il Ministero spontaneamente eseguito la pronuncia, la ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza innanzi al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come l’Amministrazione non avesse contestato la mancata esecuzione della sentenza, risultando quindi ancora inadempiente. Ha inoltre accertato che la pronuncia era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e che la stessa era stata notificata al Ministero in data 11 gennaio 2024.
Il TAR ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, individuati nell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e nell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Accertata la fondatezza del ricorso, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. L’intervento del commissario è stato subordinato all’istanza della creditrice, trascorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, con l’obbligo di provvedere entro i successivi sessanta giorni alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari.
Il TAR ha infine precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo pertanto dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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