Fornitura di emogasanalizzatori: difformità dalla prescrizione premiale e fumus boni iuris (TAR Basilicata n. 89 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, il fumus boni iuris deve essere valutato con riferimento alla sola idoneità del prodotto aggiudicato a soddisfare i requisiti funzionali richiesti dalla lex specialis. La difformità formale del prodotto offerto rispetto ad una prescrizione premiale non integra di per sé un vizio della valutazione dell’offerta, qualora il bene risulti prima facie funzionalmente idoneo a garantire la finalità di tutela sottesa alla clausola. La carenza di prova di un danno grave ed urgente, in ragione della durata della commessa e della proposizione della domanda di subentro, determina il rigetto dell’istanza di sospensione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la SUA Regione Basilicata ha aggiudicato alla controinteressata la gara per la fornitura quinquennale di strumenti in service per emogasanalisi e del relativo materiale di consumo, destinati a varie Unità Operative dell’Azienda Sanitaria di Matera. La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, dei verbali di gara e della lex specialis, deducendo che il prodotto offerto dall’aggiudicataria non sarebbe conforme ad una prescrizione premiale.
La società ha avanzato altresì domanda di inefficacia del contratto, ove stipulato, dichiarando la propria disponibilità al subentro e chiedendo il risarcimento del danno. Nel giudizio cautelare si sono costituite la Regione Basilicata e la società aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha delibato la domanda cautelare sotto un duplice profilo: il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Quanto al primo requisito, il Collegio ha ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso appaia sprovvisto di fumus, poiché il prodotto offerto dall’aggiudicataria non sembra difforme dalla prescrizione premiale. In particolare, il prodotto è stato ritenuto prima facie funzionalmente idoneo a garantire, nell’uso, la neutralizzazione del rischio biologico per l’operatore, come richiesto dalla clausola della lex specialis.
Sotto il profilo del periculum, il Tribunale ha rilevato che non è stato provato alcun pericolo connotato da estrema gravità ed urgenza, considerata la durata della commessa e la proposizione della domanda di subentro.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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