Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per pagamento eseguito dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3450 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute, eseguito dall’Amministrazione in prossimità della camera di consiglio dopo la proposizione del ricorso, integra l’esecuzione del giudicato e determina la cessazione della materia del contendere. L’intervenuta esecuzione successiva alla proposizione del ricorso non incide sulla soccombenza virtuale, con la conseguenza che le spese di lite restano a carico dell’Amministrazione resistente e vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 228 del 22 gennaio 2025, il riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse maturate e non godute per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 3.603,87, oltre interessi legali.
Rimasta ineseguita la pronuncia, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere, e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in prossimità dell’udienza camerale, la ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato che l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, aveva dato esecuzione alla sentenza provvedendo al pagamento di quanto dovuto.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata in ragione dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa azionata in ottemperanza, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia di merito sulla inerzia dell’Amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha rilevato che l’esecuzione è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso: da ciò è derivata la soccombenza dell’Amministrazione resistente, condannata al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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