Rinnovo della concessione di accesso carrabile e tutela della sicurezza stradale (TAR Sicilia n. 521 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere amministrativo a valle di una pronuncia di annullamento, l’amministrazione non può limitarsi a contestare le ragioni della sentenza, ma deve dare attuazione al dictum con una nuova istruttoria. Il diniego di rinnovo della concessione per gli accessi a un impianto di distribuzione di carburante è legittimo quando l’amministrazione, all’esito di un accurato sopralluogo, rappresenti le caratteristiche concrete del tratto stradale e le esigenze di sicurezza della circolazione a fondamento del divieto di manovre sinistrorse. Le valutazioni tecniche così espresse resistono al sindacato di legittimità se non risultano manifestamente illogiche o irragionevoli. Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica l’amministrazione può differenziare le proprie determinazioni, anche a distanza di oltre dieci anni, purché il provvedimento rechi una congrua motivazione.

Il Fatto

Il titolare di un impianto di distribuzione di carburante, sito lungo una strada statale classificata di tipo C, ha impugnato il provvedimento con cui la società concessionaria ha negato il rinnovo della concessione per gli accessi carrabili, mantenuti secondo le attuali caratteristiche di esercizio, e con cui ha imposto l’adeguamento degli accessi stessi.

Il diniego è intervenuto a valle di una precedente sentenza della medesima Sezione, che aveva annullato un anteriore provvedimento negativo per difetto di motivazione sull’assimilazione del tratto stradale a una categoria superiore. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al rinnovo, deducendo l’elusione del giudicato, la violazione del D.M. 19.04.2006 e delle circolari richiamate, il vizio di motivazione, la contraddittorietà rispetto a un precedente nulla osta del 2011 e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso muovendo da una premessa metodologica. La mancata condivisione delle ragioni di una sentenza può giustificare la sua impugnazione, non una contestazione postuma in sede di riedizione del potere. Il Tribunale non si sofferma quindi sull’astratta possibilità di manovre sinistrorse sulle strade di tipo C, perché la questione dirimente è un’altra.

La pronuncia precedente aveva onerato l’amministrazione di chiarire, nel caso concreto, se sussistessero ragioni per assimilare il tratto a uno in cui le manovre sinistrorse sono vietate, guardando alla somiglianza delle caratteristiche concrete e alle esigenze di sicurezza della circolazione. In sede di riedizione l’amministrazione ha svolto un nuovo e accurato sopralluogo, da cui è emersa la presenza di intersezioni a raso ravvicinate a monte e a valle dell’impianto, di un accesso non autorizzato a un’abitazione e di un tracciato con una curva a breve distanza dagli accessi.

Da tali rilievi l’amministrazione ha desunto che le limitazioni presenti sul tratto derivano da preesistenti e oggettive condizioni di potenziale pericolo, indipendenti dalla presenza dell’impianto, e ha confermato l’opportunità del limite di velocità e del divieto di sorpasso con linea continua di mezzeria già previsti da una specifica ordinanza del 2014. Tali considerazioni sono state trasfuse nel preavviso di diniego, rispetto al quale il ricorrente ha potuto interloquire, e richiamate nel provvedimento finale.

Il Tribunale valuta le argomentazioni svolte all’esito del sopralluogo come ampiamente motivate e non manifestamente illogiche o irragionevoli: esse resistono quindi al primo motivo di ricorso. La rinnovata valutazione in punto di sicurezza, resa a valle di una sentenza, supera ogni considerazione sulla pretesa contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti favorevoli, risalenti a epoca anteriore all’ordinanza del 2014. Nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica l’amministrazione può dunque pervenire a conclusioni differenziate, purché con congrua motivazione.

Esaurito lo scrutinio sul punto della sicurezza, le doglianze relative alla possibilità di manovre sinistrorse in assenza di corsie d’accumulo, alla loro introduzione solo dopo il preavviso e alla dedotta elusione del giudicato risultano del tutto ancillari e non in grado di travolgere l’atto impugnato. Il rigetto del ricorso osta alla condanna per lite temeraria; le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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