Assunzione di stupefacenti e rimozione del militare: nessun fumus per la sospensiva (TAR Lombardia n. 525 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata assunzione di sostanze stupefacenti, anche se occasionale ed episodica, da parte di un appartenente all’Arma dei Carabinieri determina una frontale ed eclatante violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento. Tale condotta è tanto più inaccettabile quando è posta in essere da un appartenente a una forza di polizia istituzionalmente impegnata nella prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. La sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione risulta adeguatamente motivata quando la condotta è in contrasto con i doveri d’ufficio e con i principi di moralità e rettitudine che devono caratterizzare l’agire dei militari. In sede cautelare, la contestazione di un’indagine penale per reati concernenti stupefacenti costituisce ulteriore dimostrazione della rilevanza del disvalore della condotta.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri ha impugnato davanti al TAR Lombardia la determinazione del Ministero della Difesa con cui gli è stata irrogata la sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di un procedimento disciplinare. Il provvedimento trae origine dall’accertata assunzione di sostanza stupefacente da parte del militare. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento previa sospensione della sua efficacia, sostenendo l’assenza dei presupposti per l’adozione della sanzione espulsiva. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando Legione Carabinieri Lombardia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato l’istanza cautelare alla luce dei parametri del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ritenendo la propria giurisdizione e competenza sulla controversia.

Con riferimento al primo requisito, il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato riguardo alla natura della condotta contestata: l’assunzione di sostanza stupefacente è stata ritenuta in contrasto con i doveri d’ufficio e con i principi di moralità e rettitudine che devono caratterizzare l’agire degli appartenenti alle forze armate.

La motivazione richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accertata assunzione di sostanze stupefacenti costituisce una violazione frontale dei doveri di correttezza e lealtà assunti dal militare con il giuramento. Il TAR ha sottolineato come tale condotta sia da ritenersi tanto più inaccettabile se posta in essere da un appartenente all’Arma dei Carabinieri, forza di polizia istituzionalmente impegnata nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminosi connessi allo spaccio di stupefacenti, citando i precedenti del Cons. di Stato, Sez. II, 16.01.2023, n. 522, Id. Sez. II, 24.01.2023, n. 774 e Id., Sez. I, 31.01.2023, n. 143.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a indagine penale per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’ipotesi di importazione e spaccio continuato di stupefacenti. Tale elemento è stato ritenuto dimostrativo della rilevanza sul piano del disvalore e della non occasionalità della condotta, escludendo che si trattasse di un episodio isolato.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela cautelare. L’istanza è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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