Valutazioni comparative nella chiamata dei professori: sindacato limitato al controllo di logicità (TAR Sicilia n. 510 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di chiamata dei professori universitari, disciplinate dall’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 e dai regolamenti di Ateneo, si connotano per una valutazione comparativa affidata a una Commissione di elevata qualificazione, finalizzata a individuare il candidato maggiormente qualificato. I criteri di valutazione possono essere fissati dagli Atenei o dalla stessa Commissione, la quale non può discostarsene e deve motivare in modo congruo la scelta finale. Le valutazioni delle Commissioni costituiscono espressione di discrezionalità tecnica: sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per illogicità o irragionevolezza, non potendo il giudice sostituire il proprio avviso a quello della Commissione. L’eventuale eccessiva brevità dei tempi di valutazione non è di per sé censurabile, mancando una predeterminazione normativa dei tempi.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il D.R. n. 1145/2025, con il quale, all’esito di una procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore ordinario nel SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica presso una struttura universitaria siciliana, la controinteressata è stata dichiarata maggiormente qualificata. Il procedimento era stato bandito con D.R. n. 6024 del 20.6.2024, con avviso pubblicato nella G.U. – 4ª Serie Speciale – n. 50 del 21.6.2024.
Il ricorrente ha censurato il giudizio comparativo, la violazione dei criteri di valutazione, l’eccesso di potere per sviamento in relazione al requisito dell’esperienza pregressa richiamata nel bando, e il travisamento dei presupposti di fatto. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna dell’Ateneo alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti i motivi. In via preliminare ha ricostruito i caratteri generali delle procedure di chiamata, richiamando Cons. St., sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175: la Commissione deve operare con criteri idonei a oggettivizzare l’ampia discrezionalità valutativa, senza però irrigidirsi in gabbie meccanicistiche ancorate a puntuali pesi specifici. Quando i giudizi diano esito di sostanziale parità, la prevalenza di un candidato può essere espressa anche tramite sfumature espressive, rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi.
Il primo motivo è stato giudicato infondato. I criteri del verbale n. 1 risultano coerenti con l’art. 8 del bando e articolati in tre macro aree: attività didattica, pubblicazioni scientifiche, attività scientifiche, istituzionali e organizzative. La Commissione ha distinto i due profili con aggettivazioni differenti: giudizio “appena sufficiente” e “positivo” per il ricorrente, “pienamente positivo” per la controinteressata. La motivazione del giudizio comparativo è stata ritenuta puntuale e non apodittica.
Quanto all’esperienza del ricorrente in università telematiche, il Collegio ha precisato che essa è stata citata come mero fatto storico e non è risultata determinante: decisiva è stata l’ampia esperienza didattica e organizzativa della controinteressata, con numerosi incarichi istituzionali e deleghe di Ateneo. Nessuno scostamento è emerso quanto ai criteri di valutazione. La mancata riproduzione integrale del curriculum nei verbali non integra vizio, non sussistendo alcun obbligo di allegazione integrale.
Sulle censure relative ai tempi di valutazione delle pubblicazioni, il Collegio ha richiamato Cons. St., sez. VII, 27 gennaio 2025, n. 605: la congruità del tempo dedicato all’esame non è sindacabile in sede di legittimità, mancando una predeterminazione normativa.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che la valutazione sulla psicodinamica dei gruppi e sulla prevenzione del disagio psicologico del bambino è stata resa ad abundantiam, in via autonoma rispetto ai criteri rilevanti, come dimostrato dalla congiunzione “inoltre”. L’eventuale elisione di tale valutazione integrerebbe un obiter dictum o, al più, un capo autonomo di un provvedimento plurimotivato, con conseguente irrilevanza delle censure. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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