Annullata l’interdittiva antimafia per omesso giudizio di proporzionalità sulle misure collaborative (TAR Sicilia n. 512 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva presuppone una valutazione discrezionale dell’autorità prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa, accertabile secondo la regola del più probabile che non, con giudizio induttivo fondato su indizi gravi, precisi e concordanti valutati in chiave unitaria e non atomistica. Non occorre la prova dell’avvenuto condizionamento, né rileva l’esito assolutorio del giudizio penale o la risalenza nel tempo dei fatti, se il quadro indiziario conserva attualità e concretezza. Il rapporto di parentela e la convivenza tra i vertici dell’impresa e soggetti contigui alla consorteria mafiosa possono fondare l’interdittiva, ove lascino ritenere probabile l’influenza sulle scelte gestorie. Tuttavia l’adozione della misura più grave esige, in applicazione del principio di proporzionalità, il previo giudizio prognostico sulla possibile applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: la sua omissione vizia il provvedimento per difetto di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugna l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto, con la quale si afferma l’esistenza di elementi da cui ritenere concreto il rischio di infiltrazione mafiosa nella gestione dell’impresa. Il provvedimento valorizza la riconducibilità dell’attività al padre del socio e amministratore unico, la convivenza con il medesimo, l’identità della sede legale con quella di una società confiscata e la coincidenza del settore di attività con quello di altre imprese confiscate, intestate ad altri componenti del nucleo familiare.
La società propone ricorso articolando due motivi: difetto di istruttoria e motivazione sul presunto legame familiare, e omessa valutazione della possibilità di applicare le misure collaborative in luogo dell’interdittiva. La domanda cautelare è respinta. All’udienza pubblica il difensore richiama una sentenza di assoluzione del padre del socio e insiste sul secondo motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui la verifica di legittimità dell’informativa va condotta con valutazione unitaria degli elementi, i quali, visti nel loro complesso, possono integrare una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità dell’impresa ad ingerenze mafiose. La regola probatoria è quella del più probabile che non, non già la certezza dell’avvenuta infiltrazione.
Su questa base il primo motivo è respinto. La Prefettura ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti: i legami di parentela e la convivenza, i provvedimenti di prevenzione adottati nei confronti del padre, la sovrapposizione delle sedi e del settore di attività con imprese confiscate. Tali dati, secondo il Tribunale, superano il mero vincolo parentale e delineano una convergenza di interessi economici e la sostanziale riconducibilità dell’impresa al congiunto, esponente vicino alla consorteria criminale.
Il Collegio precisa che la sopravvenuta sentenza di assoluzione penale, peraltro depositata tardivamente, non è idonea a smentire il quadro indiziario, poiché gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio con esito assolutorio. Parimenti irrilevante è la risalenza temporale dei rapporti: il mero decorso del tempo è elemento neutro, se non corroborato da ulteriori e convincenti indizi che dimostrino l’interruzione dei legami.
È invece fondato il secondo motivo. L’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in forza del principio di proporzionalità, impone che la misura più grave sia adottata solo quando non risulti possibile l’applicazione di misure alternative, in presenza di tentativi infiltrativi di carattere occasionale. Il Prefetto deve compiere un giudizio prognostico sulla capacità dell’impresa di bonificarsi attraverso un percorso di legalità. Non serve l’indicazione di specifici fatti ostativi, potendo la sussistenza dei presupposti delle misure collaborative ritenersi esclusa quando dalla motivazione traspaia la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento.
Nel caso di specie, tuttavia, dal provvedimento non risulta che tale giudizio sia stato compiuto: l’autorità procedente non ha espresso alcuna valutazione, neppure in termini di incompatibilità tra gli elementi posti a base dell’interdittiva e il concetto di occasionalità. L’interdittiva è dunque carente di motivazione sul punto. Il ricorso è accolto, il provvedimento annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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