Diniego porto d’armi fondato anche su fatti non penalmente rilevanti (TAR Sicilia n. 404 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico negativo che preclude il rilascio o il rinnovo del porto d’armi può fondarsi, ai sensi dell’art. 43, comma 2, t.u.l.p.s., anche su fatti non aventi rilievo penale, da cui sia desumibile la non completa affidabilità dell’istante. La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto, ma un quid pluris accordato in deroga al divieto generale di cui agli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1970, la cui concessione esige la piena sicurezza circa l’uso dell’arma. L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza è bilanciata dall’esigenza di congrua motivazione, tanto più penetrante quanto più i fatti valutati si allontanino dall’ipotesi di uso illecito dell’arma. Il dovere di esaminare le memorie procedimentali non impone alla pubblica amministrazione la confutazione analitica delle deduzioni del privato, essendo sufficiente la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell’atto, con onere valutativo attenuato ove il privato prospetti solo valutazioni giuridiche.
Il Fatto
Il ricorrente, che si dedica all’attività venatoria dal 1986 e ha svolto le funzioni di guardia giurata venatoria dal 1992 al 2014, ha presentato alla Questura di Caltanissetta domanda di rinnovo del porto d’armi per uso caccia. L’amministrazione ha emanato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando a suo carico precedenti per i reati di furto, danneggiamento, appropriazione indebita e furto.
Disattese le osservazioni difensive, la Questura ha respinto l’istanza con decreto del 26 ottobre 2021, confermando il giudizio prognostico negativo in ragione dei precedenti penali. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo da un lato la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per non aver l’amministrazione valutato gli apporti partecipativi, dall’altro la carenza di istruttoria e l’illegittima sopravvalutazione di episodi insignificanti. Ha chiesto altresì la condanna al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 43, comma 2, t.u.l.p.s., secondo cui la licenza può essere ricusata a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, e dall’art. 39, comma 1, t.u.l.p.s., che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Richiama quindi la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, per la quale il giudizio prognostico negativo può derivare anche da fatti privi di rilievo penale.
I giudici sottolineano che il porto d’armi non è un diritto, ma un quid pluris in deroga al divieto generale di cui agli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 110/1970. La concessione presuppone la perfetta sicurezza circa il buon uso dell’arma, a tutela dell’ordine pubblico. Il provvedimento ha natura cautelare e non sanzionatoria, connotata da ampia discrezionalità.
Tale discrezionalità è però bilanciata dall’esigenza di un congruo sforzo motivazionale: quanto più i fatti valutati si allontanano dall’ipotesi di uso illecito dell’arma, tanto più esauriente deve essere la motivazione. Il Collegio applica poi il principio secondo cui il dovere di esaminare le memorie procedimentali non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi posti a sostegno dell’atto; l’onere valutativo è attenuato ove il privato proponga mere valutazioni giuridiche.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha contestato l’avvio dei procedimenti penali, ma la loro mancata conclusione con sentenza di condanna, proponendo una diversa qualificazione giuridica dei fatti. In materia di clausole generali come la buona condotta, è il fatto che riempie di contenuto la determinazione amministrativa, senza che il giudice possa sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione. Quanto al secondo motivo, i fatti valutabili includono anche episodi emersi in procedimenti archiviati o conclusisi con assoluzione, e la pluralità di elementi indiziari non consente di ravvisare forzature nel percorso logico seguito dall’amministrazione.
Il ricorso è pertanto manifestamente infondato. Il rigetto della domanda di annullamento travolge la connessa domanda risarcitoria, non documentata né motivata. Il Collegio nega infine l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non sussistendone i presupposti, e condanna il ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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